Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“Meteo Trentino Alto Adige”
Art. 1 - Costituzione
1.1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale “Meteo Trentino Alto Adige”, in seguito denominata associazione.
1.2) L’Associazione ha sede presso il comune di Trento, in Via dei Carpenedi 2, 38121 - Gardolo.
1.3) Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol.
Art. 2 - Finalità
2.1) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere a beneficio degli associati, della collettività e della comunità scientifica attività di utilità sociale nei settori delle scienze meteorologiche e climatologiche, con particolare riguardo alla realtà della regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol.
2.2) A tal fine, l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza, lo studio e l’approfondimento delle scienze meteorologiche e climatologiche, con particolare riguardo all’impiego di organo web ufficiale.
2.3) A tale fine, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- organizzare seminari, incontri e dibattiti sui temi della meteorologia e della climatologia;
- organizzare corsi e moduli formativi in materia di cultura della meteorologia e della climatologia;
- istituire gruppi di studio e di ricerca sulle materie dell’Associazione, ivi compresa la redazione e pubblicazione di periodico a tema;
- istituire e gestire un organo web ufficiale, che ha per dominio www.meteotrentinoaltoadige.it., preposto a funzioni di osservazione, analisi e previsione delle condizioni atmosferiche su scala regionale e destinato agli associati ed alla collettività;
- gestire ed espandere una rete automatizzata di monitoraggio meteo amatoriale, già presente sul territorio regionale, con funzione di coordinamento tra i vari siti meteoamatoriali presenti sulla rete Internet;
- collaborare con altri enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri soggetti perseguano scopi analoghi.
2.4) Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni libere, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Art. 3 - Aderenti dell’associazione
3.1) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza di diritti e doveri di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
3.2) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (“soci fondatori”), coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (“soci ordinari”). Inoltre il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di “soci sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare “soci onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. I soci onorari rappresentano formalmente l’Associazione e non hanno diritto di voto.
3.3) Gli aderenti sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
3.4) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione o in caso di mancato pagamento della quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Art. 4 – Organi dell’Associazione
4.1) Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
4.2) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo tre deleghe per socio. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.3) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di sette consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di decesso o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.
4.4) Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Il presidente rimane in carica due anni e può essere rieletto.
Art. 5 – Bilancio e patrimonio
5.1) Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
5.2) Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dal contributo iniziale dei soci fondatori;
b) dalle quote associative;
c) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
d) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
Art. 6 - Modifiche alla statuto e scioglimento dell’associazione
6.1) Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6.2) Per lo scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.
Art. 7 - Norme di rinvio
7.1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.